LA MATERNITA’
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza. Il congedo di maternità esiste di due tipi diversi; quella obbligatoria o quella facoltativa.
INDENNITA’ DI MATERNITA’
La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla Gestione separata dell’Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (“astensione obbligatoria”) e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto.
Durante questo periodo è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione.
La libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l’effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell’indennità. Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all’indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa
Come richiedere la maternità:
Lavoratrici dipendenti: presentare la domanda presso gli uffici inps di residenza e al datore di lavoro di regola prima dell’inizio del congedo .
Lavoratrici iscritte alla Gestione separata: presentare la domanda presso gli uffici INPS di residenza prima dell’inizio del congedo. Lavoratrici autonome: presentare la presso gli uffici INPS di residenza.
LA FLESSIBILITA’
Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l’assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
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