Ricostituzione Reddituale per sospensione Art. 35 - Patronato Labor

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Ricostituzione Reddituale per sospensione Art. 35

Comunichiamo che l’Inps ha rilasciato per la concessione di alcune prestazioni economiche l’obbligo ad alcuni soggetti beneficiari di alcune prestazioni assistenziali di comunicare la propria situazione reddituale per: pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi, assegno sociale. Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali l’Istituto procederò secondo le seguenti modalità: estrazioni di soggetti in età lavorativa, beneficiari di assegno mensile, invio della nota di preavviso di sospensione. Entro 60 giorni dall’invio della comunicazione i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica. Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà a una comunicazione di sospensione della prestazione.



Pubblicato il 03 08 2021 alle 09:54 da Patronato Labor

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