L’Inps è tenuto a riconoscere congiuntamente con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (RdC/AU) senza necessità di presentazione della domanda. La misura complessiva dell’integrazione RdC/AU è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza. L’assegno unico e universale non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare. Qualora la prestazione di RdC soggetta a integrazione RdC/AU raggiunga lo stato "terminata", il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del RdC, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del RdC.
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