Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Patronato Labor

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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Condizioni per l’esercizio della facoltà: Iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali; presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima; non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre1995 e precedente al 1° gennaio 2024. Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame. Pertanto, il periodo oggetto di riscatto o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1°gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.



Pubblicato il 05 06 2024 alle 09:53 da Patronato Labor

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