Gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale hanno origini storiche remote ma il loro atto formale di nascita risale al Decreto del Capo provvisorio dello Stato del 29.7.1947, n. 804.
Tale riconoscimento giuridico ha previsto che la funzione principale degli Istituti di Patronato è l’assistenza ai lavoratori e ai loro aventi causa per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni di qualsiasi genere, stabilite da leggi, da atti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori di fronte agli organi di liquidazione di dette prestazioni.
Nel tempo, alla luce di una nuova politica sociale e produttiva, e, in presenza di una legislazione sociale sempre più complessa, ulteriori interventi normativi hanno integrato le funzioni istituzionali dei Patronati.
L’opinione comune ritiene che i Patronati si occupano solo di pratiche amministrative e burocratiche nei confronti degli Istituti previdenziali.
In concreto i Patronati fanno molto di più, proprio le trasformazioni sociali hanno imposto a questi Istituti funzioni nuove e più ampie, fino a rendere, nei fatti, questi organismi una sorta di sportello per il cittadino, in grado di rispondere alle sue varie richieste, in termini di consulenza e di concreta tutela dei propri diritti sociali.
Nell’ambito di questa realtà i Patronati svolgono un ruolo determinante per l’assistenza e la tutela dei lavoratori e in genere dei cittadini meno abbienti, conquistandosi una credibilità ed una fiducia crescente.
Ciò ha determinato l’esigenza di un nuovo intervento normativo di riforma della disciplina che regola le attività dei Patronati, tale da rispecchiare l’evoluzione intervenuta negli anni.
La riforma degli Istituti di patronato e assistenza sociale, si realizza nell’anno 2001, con l’approvazione della legge n.152, pubblicata sulla G.U. del 27 aprile 2001. La legge n. 152/2001, detta i principi e le norme per la valorizzazione degli Istituti di Patronato quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.
Individua poi, una competenza a tutto campo per i patronati, dalla previdenza alla sicurezza sociale, dall’immigrazione alle prestazioni socio-sanitarie a favore dei lavoratori autonomi, dipendenti, pensionati e i loro superstiti o aventi causa, sia cittadini italiani sia stranieri e apolidi presenti in Italia.
Inoltre, grazie a questa nuova disciplina, i Patronati possono svolgere funzioni di sussidiarietà per attività che lo Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante convenzioni con la pubblica amministrazione.
Possono altresì fornire assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale per diffondere la conoscenza e l’informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza, sul mercato del lavoro e il risparmio previdenziale, diritto di famiglia, salute e sicurezza sul lavoro, successioni e fisco.
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